Emergenza cinghiali: il testo del D.L.
 

Consiglio Siciliano

L Associazione vicina ai Cacciatori

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12 AGOSTO 2015 - EMERGENZA CINGHIALI: IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Vi riportiamo il testo del disegno di legge n. 455/A che è stato approvato lo scorso 10 agosto. Questa la votazione: presenti: 57; Maggioranza: 29; Favorevoli: 49; Contrari: 0; Astenuti: 8. Questo è il testo del disegno di legge che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana:

 
 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
 DISEGNO  DI LEGGE NN. 455-125-102-106-158/A STRALCIO
 LEGGE APPROVATA IL 10 AGOSTO 2015
 Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità
 
                                Art. 1
            Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità
 
         l.  Nel territorio della Regione, ivi comprese le aree
    protette,  è consentito effettuare interventi di  controllo
    e  gestione  della fauna selvatica o inselvatichita,  quale
    attività  di  pubblico interesse organizzata  dal  soggetto
    gestore ai fini della tutela della biodiversità nonché  per
    gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico.
 
       2.  Il  controllo  di cui al comma  1  è  finalizzato  a
    prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai  servizi
    ecosistemici  causati  dalle specie  selvatiche  alloctone,
    compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare  la
    conservazione  della specie a livello regionale.  Nel  caso
    di    taxa    alloctoni,   il   controllo   è   finalizzato
    prioritariamente  all'eradicazione o al contenimento  delle
    popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.
 
       3.  Nel  caso  di  abnorme sviluppo  di  singole  specie
    selvatichite o di specie domestiche inselvatiche,  tale  da
    compromettere gli equilibri ecologici o tale da  costituire
    un  pericolo  per  l'uomo  o  un  danno  rilevante  per  le
    attività  agrosilvopastorali,  possono  essere  predisposti
    piani  di cattura o di abbattimento. Nelle zone di parco  o
    di  riserva  e  nelle altre aree della  rete  Natura  2000,
    eventuali  prelievi  faunistici ed  eventuali  abbattimenti
    selettivi  sono limitati a quelli necessari per  ricomporre
    squilibri   ecologici   accertati  dal   soggetto   gestore
    dell'area protetta, avvalendosi di specialisti del  settore
    con     comprovato     curriculum    scientifico     ovvero
    professionale.  Tali attività non costituiscono  in  nessun
    caso esercizio di attività venatoria.
 
       4.  Le catture e gli abbattimenti sono attuati sotto  la
    diretta  responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore
    dell'area  protetta  tramite  personale  dell'ente,  o   da
    persone   all'uopo   espressamente  autorizzate   dall'ente
    gestore  dell'area  protetta di cui all'articolo  19  della
    legge   11   febbraio  1992,  n.  157.  Tale  personale   è
    appositamente  formato  attraverso  uno  specifico   corso,
    tenuto   da   specialisti   del  settore   con   comprovato
    curriculum scientifico ovvero professionale, indetto  dagli
    stessi  enti  gestori  delle  aree  naturali  protette   in
    relazione  alla  specifica attività  cui  sono  chiamati  a
    partecipare.  Per lo svolgimento delle attività  formative,
    l'ente  gestore  dell'area  protetta  promuove  intese  con
    l'Ufficio  provinciale  del  dipartimento  regionale  dello
    sviluppo  rurale  e  territoriale  competente  in   materia
    faunistico venatoria,   l'Istituto  zooprofilattico   della
    Regione,  le Aziende sanitarie provinciali territorialmente
    competenti,   le   associazioni  venatorie   operanti   sul
    territorio  e  le associazioni ambientaliste.  In  caso  di
    abbattimento  con  arma  da  fuoco  il  personale  che   vi
    partecipa è munito di licenza per l'esercizio venatorio.
 
       5.  Il  controllo di cui al comma l è soggetto al parere
    preventivo dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
    ricerca  ambientale (ISPRA) nel rispetto di quanto previsto
    all'articolo 19 della legge n. 157/1992.
 
       6.   I   piani   di   cattura  ovvero  di   abbattimento
    controllato  predisposti dal soggetto gestore del  parco  o
    dall'ente   gestore   della   riserva   stabiliscono:    la
    motivazione,  la consistenza tendenziale della  popolazione
    faunistica  in sovrappopolamento, la quantità  oggetto  del
    piano  di cattura o di abbattimento, le modalità di cattura
    ovvero  di  abbattimento, il periodo di  svolgimento  delle
    operazioni  di cattura o di abbattimento, le  finalità  cui
    sono  destinate  le specie catturate o abbattute,  anche  a
    scopo  di  beneficenza o commerciale, oltre che a scopo  di
    ricerca   scientifica   o  attività   didattiche   connesse
    all'eventuale  istituzione di centri  visita  dedicati,  le
    risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano.
 
       7.  Nel  caso  in  cui l'attività di controllo  sia  già
    prevista  quale strumento gestionale all'interno del  piano
    di  gestione del sito o in quello dell'area protetta,  esso
    non è sottoposto a valutazione d'incidenza.
 
       8.  L'ente gestore dell'area protetta elabora  il  piano
    per  la  gestione  faunistica  con  riferimento  all'intero
    territorio  dell'area protetta e, sulla base di dettagliati
    studi   della   fauna  dei  diversi  ecosistemi   e   sulle
    principali   catene   trofiche  che  ne   condizionano   la
    composizione,    lo   articola   per   zone.    L'eventuale
    reintroduzione di specie un tempo esistenti nel  territorio
    ed  oggi  scomparse o la totale eradicazione di una  specie
    ancorché  alloctona  deve essere  preceduta  da  studi  per
    valutarne  attentamente  gli effetti  positivi  o  negativi
    sugli  equilibri  degli ecosistemi. Studi  analoghi  devono
    effettuarsi  per  decidere  in  merito  all'opportunità  di
    effettuare ripopolamenti. Questi ultimi sono in  ogni  caso
    effettuati   a   partire  da  popolazioni  autoctone,   per
    garantire  il  mantenimento  del  pool  genico  originario,
    frutto  di  variazioni  ed  adattamenti  verificatisi   nel
    tempo.   I   predetti  piani  o  studi   sono   autorizzati
    dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
 
       9.  Nelle  aree  del  territorio della  Regione  diverse
    dalle  aree protette, le disposizioni di cui alla  presente
    legge   sono   demandate   alle  ripartizioni   faunistico-
    venatorie competenti per territorio.
 
       10.  Gli  enti  gestori delle aree  protette  dispongono
    degli  animali  catturati  o  abbattuti  nell'ambito  degli
    interventi  di  controllo faunistico.  In  tutte  le  altre
    aree, le ripartizioni faunistiche-venatorie competenti  per
    territorio  dispongono degli animali catturati o  abbattuti
    nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
 
 
                                Art. 2.
 
                             Norma finale
 
         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.
 
         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.
 
                        LAVORI PREPARATORI
 
    
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