12 AGOSTO 2015 - EMERGENZA CINGHIALI: IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO
Vi riportiamo il testo del disegno di legge n. 455/A che è stato approvato lo scorso 10 agosto. Questa la votazione: presenti: 57; Maggioranza: 29; Favorevoli: 49; Contrari: 0; Astenuti: 8. Questo è il testo del disegno di legge che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana:
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE NN. 455-125-102-106-158/A STRALCIO
LEGGE APPROVATA IL 10 AGOSTO 2015
Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità
Art. 1
Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità
l. Nel territorio della Regione, ivi comprese le aree
protette, è consentito effettuare interventi di controllo
e gestione della fauna selvatica o inselvatichita, quale
attività di pubblico interesse organizzata dal soggetto
gestore ai fini della tutela della biodiversità nonché per
gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico.
2. Il controllo di cui al comma 1 è finalizzato a
prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi
ecosistemici causati dalle specie selvatiche alloctone,
compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la
conservazione della specie a livello regionale. Nel caso
di taxa alloctoni, il controllo è finalizzato
prioritariamente all'eradicazione o al contenimento delle
popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.
3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie
selvatichite o di specie domestiche inselvatiche, tale da
compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire
un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le
attività agrosilvopastorali, possono essere predisposti
piani di cattura o di abbattimento. Nelle zone di parco o
di riserva e nelle altre aree della rete Natura 2000,
eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti
selettivi sono limitati a quelli necessari per ricomporre
squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore
dell'area protetta, avvalendosi di specialisti del settore
con comprovato curriculum scientifico ovvero
professionale. Tali attività non costituiscono in nessun
caso esercizio di attività venatoria.
4. Le catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore
dell'area protetta tramite personale dell'ente, o da
persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente
gestore dell'area protetta di cui all'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale personale è
appositamente formato attraverso uno specifico corso,
tenuto da specialisti del settore con comprovato
curriculum scientifico ovvero professionale, indetto dagli
stessi enti gestori delle aree naturali protette in
relazione alla specifica attività cui sono chiamati a
partecipare. Per lo svolgimento delle attività formative,
l'ente gestore dell'area protetta promuove intese con
l'Ufficio provinciale del dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale competente in materia
faunistico venatoria, l'Istituto zooprofilattico della
Regione, le Aziende sanitarie provinciali territorialmente
competenti, le associazioni venatorie operanti sul
territorio e le associazioni ambientaliste. In caso di
abbattimento con arma da fuoco il personale che vi
partecipa è munito di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Il controllo di cui al comma l è soggetto al parere
preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 19 della legge n. 157/1992.
6. I piani di cattura ovvero di abbattimento
controllato predisposti dal soggetto gestore del parco o
dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la
motivazione, la consistenza tendenziale della popolazione
faunistica in sovrappopolamento, la quantità oggetto del
piano di cattura o di abbattimento, le modalità di cattura
ovvero di abbattimento, il periodo di svolgimento delle
operazioni di cattura o di abbattimento, le finalità cui
sono destinate le specie catturate o abbattute, anche a
scopo di beneficenza o commerciale, oltre che a scopo di
ricerca scientifica o attività didattiche connesse
all'eventuale istituzione di centri visita dedicati, le
risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano.
7. Nel caso in cui l'attività di controllo sia già
prevista quale strumento gestionale all'interno del piano
di gestione del sito o in quello dell'area protetta, esso
non è sottoposto a valutazione d'incidenza.
8. L'ente gestore dell'area protetta elabora il piano
per la gestione faunistica con riferimento all'intero
territorio dell'area protetta e, sulla base di dettagliati
studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle
principali catene trofiche che ne condizionano la
composizione, lo articola per zone. L'eventuale
reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio
ed oggi scomparse o la totale eradicazione di una specie
ancorché alloctona deve essere preceduta da studi per
valutarne attentamente gli effetti positivi o negativi
sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono
effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di
effettuare ripopolamenti. Questi ultimi sono in ogni caso
effettuati a partire da popolazioni autoctone, per
garantire il mantenimento del pool genico originario,
frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel
tempo. I predetti piani o studi sono autorizzati
dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
9. Nelle aree del territorio della Regione diverse
dalle aree protette, le disposizioni di cui alla presente
legge sono demandate alle ripartizioni faunistico-
venatorie competenti per territorio.
10. Gli enti gestori delle aree protette dispongono
degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli
interventi di controllo faunistico. In tutte le altre
aree, le ripartizioni faunistiche-venatorie competenti per
territorio dispongono degli animali catturati o abbattuti
nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
Art. 2.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
LAVORI PREPARATORI